Stato Civile
L’Ufficio di Stato Civile si occupa delle registrazioni dei certificati di nascita, matrimonio e morte e delle sentenze di divorzio relativi a cittadini italiani rilasciati dalle Autorità britanniche e li trasmette ai Comuni italiani per la trascrizione.
L’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare per i cittadini residenti nella circoscrizione e iscritti all’Aire (
cliccare qui per la registrazione all’AIRE) i certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio attestanti lo stato civile.
Inoltre l’Ufficio di Stato Civile assiste i cittadini residenti nella circoscrizione e iscritti all’Aire in merito a:
• celebrazione del matrimonio in Italia (
cliccare qui);
• cambiamento del nome o del cognome (
cliccare qui);
PER REGISTRARE IL CERTIFICATO DI NASCITA di un figlio minorenne (
per i maggiorenni consultare la sezione Cittadinanza), occorre far pervenire per posta a questo Consolato oppure presentare di persona
solo su appuntamento:
• atto di nascita (full birth certificate) in originale (certified copy). Non sono accettate fotocopie;
• traduzione in italiano e legalizzazione del certificato britannico (
leggi la nota);
• fotocopia dei passaporti dei genitori.
Se i genitori sono sposati e non è stato registrato il matrimonio in Italia, inviare anche il certificato di matrimonio.
PER REGISTRARE IL CERTIFICATO DI MATRIMONIO occorre far pervenire per posta a questo Consolato oppure presentare di persona
senza appuntamento:
• il certificato di matrimonio in originale (certified copy). Non sono accettate fotocopie;
• traduzione in italiano e legalizzazione del certificato britannico (
leggi la nota);
• fotocopia dei passaporti degli sposi.
PER REGISTRARE L’ATTO DI MORTE occorre far pervenire per posta a questo Consolato oppure presentare di persona
senza appuntamento:
• il certificato di morte in originale (certified copy). Non sono accettate fotocopie;
• traduzione in italiano e legalizzazione del certificato britannico (
leggi la nota);
• fotocopia del passaporto del deceduto.
ATTENZIONE: La legalizzazione deve essere richiesta solo per il certificato originale britannico e non per la traduzione in italiano che deve essere consegnata (o spedita) al Consolato in carta semplice.PER REGISTRARE LA SENTENZA DI DIVORZIO BRITANNICA CLICCARE QUI NOTA BENE I CERTIFICATI VERRANNO INVIATI IN ITALIA E
NON VERRANNO RESTITUITI PERCHE’ TRATTENUTI DAL COMUNE. E’ POSSIBILE OTTENERE ALTRE “CERTIFIED COPIES” DAL REGISTER OFFICE IN CUI GLI ATTI SONO STATI REGISTRATI.
TUTTI I CERTIFICATI DI STATO CIVILE EMESSI DALLE LOCALI AUTORITÀ DOVRANNO ESSERE PRIMA DI TUTTO LEGALIZZATI PRESSO “
LEGALISATION DEPARTMENT OF THE FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE" (
The Legalisation Office - Norfolk House (West) - 437 Silbury Boulevard - Milton Keynes MK9 2AH - Tel. 01908 295 111 Fax 01908 295 122 - email: Legalisationoffice@fco.gov.uk); TALE PRATICA PUO’ ESSERE FATTA ANCHE PER POSTA).
SUCCESSIVAMENTE I CERTIFICATI DOVRANNO ESSERE TRADOTTI IN ITALIANO (
CLICCA QUI PER I MODELLI DI TRADUZIONE IN ITALIANO DEI CERTIFICATI .
IL CERTIFICATO IN ORIGINALE LEGALIZZATO INSIEME ALLA TRADUZIONE DOVRA’ QUINDI ESSERE SPEDITO IN CONSOLATO CHE PROVVEDERA’ AD INVIARLO AL COMUNE COMPETENTE IN ITALIA.
I CERTIFICATI NON RILASCIATI IN UK DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN ITALIA TRAMITE L’AMBASCIATA/CONSOLATO ITALIANI NEL PAESE DOVE SONO STATI RILASCIATI. SI PREGA PRENDERE CONTATTO CON L’AMBASCIATA/CONSOLATO ITALIANI NEL PAESE STESSO PER EVENTUALI TRADUZIONI E LEGALIZZAZIONI.
N.B.: SE NON SI E’ IN GRADO DI EFFETTUARE DA SOLI LA TRADIUZIONE SERVENDOSI DEI MODELLI QUI FORNITI, CI SI PUO’ RIVOLGERE AD UN TRADUTTORE; IL SERVIZIO E’ A PAGAMENTO (
CLICCARE QUI PER LA LISTA DEI TRADUTTORI ).
INFORMAZIONI SUL MATRIMONIOIL CITTADINO ITALIANO ISCRITTO ALL’AIRE (
Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che intende sposarsi:
- in Gran Bretagna, si deve rivolgere al Registry Office;
- in Italia, deve effettuare le *PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO* in Consolato;
- in altro Paese, si deve rivolgere all’Ambasciata italiana nel luogo. L’elenco delle Ambasciate italiane all’estero si può trovare sul sito www.esteri.it 1).
Il CITTADINO ITALIANO NON ISCRITTO ALL’AIRE che intende sposarsi in Gran Bretagna si deve rivolgere al Registry Office.
I CITTADINI NON ITALIANI che intendono sposarsi in Italia si devono rivolgere alle proprie Ambasciate in Italia. L’elenco delle Ambasciate in Italia si può trovare sul sito www.esteri.it.
*PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO*
Requisito imprescindibile è che almeno uno dei due sposi sia cittadino italiano residente nella Circoscrizione del Consolato Generale d’Italia in Londra, regolarmente iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
DOCUMENTI NECESSARI
PER I CITTADINI ITALIANI:
- per il matrimonio civile: passaporto o carta di identità in corso di validità;
- per il matrimonio in Chiesa: oltre al passaporto o carta di identità in corso di validità dovrà essere presentata anche una lettera su carta intestata della Chiesa con timbro e firma del Sacerdote che celebrerà le nozze, in cui dovranno essere specificate le generalità complete degli sposi, nonché la Chiesa e la data del matrimonio stesso.
PER I FIDANZATI STRANIERI:
BRITANNICI
- passaporto in corso di validità;
- certificato di nascita (full birth certificate) (non tradotto in italiano);
- “No impediment certificate” rilasciato dal “British Register Office” (non tradotto in italiano).
COMUNITARI
- passaporto in corso di validità;
- certificato di nascita (su modello multilingue) (non tradotto in italiano);
- certificato di stato libero rilasciato dalla competente Ambasciata o Consolato in Gran Bretagna (in lingua inglese, non tradotto in italiano).
EXTRACOMUNITARI
- passaporto in corso di validità;
- certificato di nascita in originale tradotto in italiano e traduzione autenticata dall’Ambasciata o Consolato italiano dove il certificato è stato rilasciato;
- certificato di stato libero rilasciato dalla competente Ambasciata o Consolato in Gran Bretagna (in lingua inglese, non tradotto in italiano).
AMERICANI E AUSTRALIANI
- passaporto in corso di validità;
- atto notorio fatto presso l’Ufficio Notarile in questo Consolato Generale.
Una volta in possesso di tutta la suddetta necessaria documentazione, occorre telefonare all’Ufficio di Stato Civile (02072359371) o inviare una e-mail a statocivile.londra@esteri.it per fissare un appuntamento al quale dovranno presentarsi entrambi gli sposi. Si consiglia di prenotare l’appuntamento con ampio anticipo.
Per le pubblicazioni e per il nulla osta occorre pagare una tassa in contanti (consulta la tabella delle Tariffe Consolari per conoscere l'importo esatto).
N.B.: - Le pubblicazioni devono essere effettuate nei sei mesi che precedono la data del matrimonio.
MODIFICAZIONI DEL NOME O DEL COGNOMEIn base agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, per modificare il proprio nome o cognome la persona interessata deve presentare una domanda scritta (cliccare qui) ed inviarla alla Prefettura del luogo di ultima residenza. Non e’ necessario l’intervento del Consolato Generale per l’inoltro e la redazione della domanda di cui trattasi.
E’ bene notare che non si può richiedere l’attribuzione di cognomi di importanza storica, o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo dove si trova l’atto di nascita del richiedente.
Nella domanda si deve:
a) indicare la modificazione che si vuole apportare al nome e cognome;
b) spiegare le ragioni alla base della richiesta di modifica;
c) indicare il proprio indirizzo di residenza in Inghilterra;
d) allegare copia del proprio passaporto o carta di identità.
Le persone che necessitano di assistenza per predisporre la domanda di cui sopra potranno rivolgersi ad un avvocato italiano di propria conoscenza, o ad uno degli avvocati di cui alla lista allegata (cliccare qui).
Non appena l’interessato riceve dal Prefetto il decreto di autorizzazione all’affissione deve portare detto documento al Consolato Generale - Ufficio di Stato Civile (lun-ven. 9-12), assieme ad un riassunto della domanda.
L’affissione ha durata di 30 giorni consecutivi. Trascorsi ulteriori 30 giorni per eventuali opposizioni, l’interessato invia al Prefetto un esemplare del predetto riassunto con una relazione rilasciata dal Consolato attestante l’eseguita affissione e la sua durata.
Il decreto che autorizza il cambiamento del nome e del cognome, deve essere annotato, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
I casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale sono esenti da ogni tassa.
DOCUMENTAZIONE PER TRASCRIVERE IN ITALIA UNA SENTENZA DI DIVORZIO BRITANNICA
Per la trascrizione della sentenza di divorzio è necessario che sia registrato prima il matrimonio.
Sentenze di divorzio (si deve far riferimento alla data di emissione del Decree Absolute) emesse fino al 09.03.2001
LISTA PER L’ATTORE (PETITIONER)
1) “DECREE NISI DISSOLUTION”
2) “DECREE ABSOLUTE”
3) “AGREEMENT FOR CHILDREN” (solo nel caso in cui vi siano figli minori)
4) “ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE”
I suddetti documenti devono essere:
• tradotti in italiano (cliccare qui)
• rilasciati dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio e certificati dal Giudice (District Judge) con la seguente formula “I certify that this is a true copy of the original document filed with this Court”…. data e firma del Giudice.
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata a cura dell’interessato (cliccare qui).
LISTA PER IL CONVENUTO (RESPONDENT)
1) “DECREE NISI DISSOLUTION”
2) “DECREE ABSOLUTE”
3) “AGREEMENT FOR CHILDREN” (solo nel caso in cui vi siano figli minori)
I suddetti documenti devono essere:
• tradotti in italiano (cliccare qui)
• rilasciati dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio e certificati dal Giudice (District Judge) con la seguente formula “I certify that this is a true copy of the original document filed with this Court”…. data e firma del Giudice.
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata a cura dell’interessato (cliccare qui).
NOTA BENE: secondo la legge inglese i documenti suindicati sono considerati autentici se vi è apposto il sigillo della Corte. Tuttavia per la trascrizione in Italia, è necessario che la copia della sentenza sia rilasciata in forma autentica, con la predetta certificazione.
Sentenze di divorzio ( si deve far riferimento alla data di emissione del Decree Absolute) emesse dal 10.03.2001
LISTA PER L’ATTORE (PETITIONER)
1. Decree Absolute
2. Agreement for children (solo nel caso in cui vi siano figli minori)
3. Aknowledgment of service (solo nel caso in cui non sia stato possibile notificare il ricorso – petition- alla controparte – respondent)
I suddetti documenti dovranno essere :
• Tradotti in italiano (cliccare qui)
• Rilasciati dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio e certificati dal Giudice (District Judge) con la seguente formula: “I certify that is a true copy of an original document filed with this Court….” con data e firma del Giudice.
Inoltre si dovranno produrre:
1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (cliccare qui)
2. Certificato di cui all’ art. 39 Regolamento Europeo CE n.2201/2003 (cliccare qui) timbrato e firmato dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio.
LISTA PER IL CONVENUTO (RESPONDENT)
1. Decree Absolute
2. Agreement for children (solo nel caso in cui vi siano figli minori)
I suddetti documenti dovranno essere :
• Tradotti in italiano (cliccare qui)
• Rilasciati dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio e certificati dal Giudice (District Judge) con la seguente formula: “I certify that is a true copy of an original document filed with this Court….” con data e firma del Giudice.
Inoltre si dovranno produrre:
1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (cliccare qui)
2. Certificato di cui all’ art. 39 Regolamento Europeo CE n.2201/2003 (cliccare qui) timbrato e firmato dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio.
Nota bene
Secondo la legge britannica i documenti suindicati sono considerati autentici se vi è apposto il sigillo della Corte. Tuttavia per la trascrizione in Italia, è necessario che la copia della sentenza sia rilasciata in forma autentica con la predetta certificazione.